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Il 16 Gennaio 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una direttiva Nazionale per regolamentare e uniformare le varie ordinaze comunali e provinciali. Tutti gli enti proprietari delle strade possono quindi decidere di obbligare o meno l’uso di gomme invernali o dispositivi anti-sdruciolevi, ma devono rimanenere nei parametri della direttiva del 16-01-2013.

La vita dei cittadini e il lavoro delle forze dell’ordine è stato molto semplificato.

In breve la direttiva dice:

1.L’ente proprietario della strada (comune, provincia ecc..), può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio” ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera E. (cioè catene da neve a bordo oppure gomme invernali montate)
2.L’obbligo DEVE essere compreso tra il 15 Novembre e il 15 Aprile.
Non sono ammesse altri periodi, fatta eccezione per strade di montagna o quote particolarmente alte in cui le condizioni invernali arrivano prima o finiscono dopo
3.Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto.